In caso di peculato scatta anche il danno all’immagine, ritenuto congruo pari a 1,5 volte il danno erariale
La Corte dei Conti Trentino Alto Adige Sezione Giurisdizionale di Bolzano, con sentenza n. 16/2023, ha sancito che in caso di peculato scatta anche il danno all’immagine, ritenuto congruo pari a 1,5 volte il danno erariale.
L’attore erariale – sulla base della rappresentata “indebita appropriazione”, mediante condotte reiterate per un lungo periodo, di risorse pubbliche – ravvisa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della suddetta tipologia di danno, all’uopo richiamando i parametri elaborati in materia dalla giurisprudenza contabile, soffermandosi poi sul riscontrato elemento soggettivo doloso nonché, data l’asserita corretta praticabilità del canone del tempus commissi damni, sulla quantificazione dell’importo risarcitorio secondo il criterio del duplum di cui all’art. 1, c. 1-sexies, l. n. 20/1994, introdotto dalla l. n. 190 del 6 novembre 2012, confutando infine analiticamente le deduzioni presentate ai sensi dell’art. 72 c.g.c.