In assestamento l'esito dei bilanci delle società partecipate
L’art. 21 Dlgs 175/2016 TUSP dispone al primo comma che nel caso in cui società partecipate presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.
L’art. 1 comma 551 Legge 147 2013 detta disposizione analoga per aziende speciali e istituzioni (si ritengono assimilati i Consorzi): nel caso in cui tali soggetti presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
Poiché in occasione della predisposizione del rendiconto 2023 non tutti i bilancio di società ed enti partecipati erano depositati, ne consegue che in sede di assestamento sarà necessario intervenire in tal senso, se del caso.
In tale sede sarà inoltre necessario adeguare tutti i rapporti finanziari con gli organismi partecipati, quali le partite infra gruppo, l'adeguamento del contratto di servizio, le somme ancora dovute per capitale sottoscritto e non pienamente versato.