In assestamento, Fondo speciale equità livello servizi
La Legge 213/2024 all'art. 1 commi 496-501 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi.
Il Fondo è istituito in esplicita attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, con la quale il giudice costituzionale ha invitato il legislatore, attraverso un monito, a intervenire tempestivamente sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, al fine di superare la presenza, all’interno di quest’ultimo, di componenti perequative speciali, non riconducibili alla perequazione generale e non dirette a colmare le differenze di capacità fiscale tra gli enti comunali – come prescritto dall’articolo 119, terzo comma, Costituzione – bensì vincolate al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio.
La dotazione del nuovo Fondo corrisponde, sostanzialmente, per ciascuna annualità, alle riduzioni delle risorse previste sul Fondo di solidarietà comunale dai commi 494-495 della legge di bilancio 2024, e determina le finalità cui sono destinate le relative risorse, i cui beneficiari sono i comuni delle Regioni a statuto ordinario e i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna.
Agli oneri relativi alla istituzione e al finanziamento del nuovo Fondo si provvede mediante l’utilizzo delle risorse rivenienti dalla rimodulazione degli importi del Fondo di solidarietà comunale disposta dal comma 494 della legge di bilancio.
In assestamento di bilancio 2024-2026 è quindi necessario spostare le risorse vincolate fondo di solidarietà comunale quote vincolate per il sociale; asili nido, trasporto alunni disabili ora a Titolo I entrate 2024 per allocarle a Titolo II entrate annualità 2025 e 2026 nel fondo speciale equità livello dei servizi, creando tre distinti capitoli.