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In assestamento FCDE al ribasso

In sede di assestamento generale di bilancio di cui art. 175 comma 8 del Tuel occorre rivedere l'accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità in conto competenza. Altro percorso segue invece la revisione del FCDE in conto residui.

Il principio contabile applicato All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi dispone che in corso di esercizio occorre verificare adeguamento FCDE almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio, con riferimento al medesimo livello di analisi che è stato seguito in sede di bilancio di previsione, si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all’importo maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data in cui si procede all’adeguamento, e si individua l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità cui è necessario adeguarsi, a meno che il complemento a 100 dell’incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell’esercizio (o all’importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) non risulti inferiore alla percentuale dell’accantonamento al fondo crediti utilizzata in sede di bilancio. In tal caso, per determinare il fondo crediti cui è necessario adeguarsi, si fa riferimento a tale minore percentuale.

Esempi: lo stanziamento del capitolo riguardante i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada è 1.000. Conseguentemente l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell’esercizio è 450. (insoluto = 45%)

- In occasione dell’assestamento si verifica che lo stanziamento non è stato variato, mentre gli accertamenti sono pari a 1200 e gli incassi in c/competenza sono pari a 500. In occasione dell’assestamento l’ente procede all’adeguamento degli stanziamenti almeno agli accertamenti (insoluto = 58,3%)

Si calcola il rapporto tra gli incassi e gli accertamenti (pari a 41,7%), e si confronta il conseguente complemento a 100, pari a 58,3%, con la percentuale utilizzata per il bilancio di previsione ai fini del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità (pari al 45%).

Considerato che l’andamento degli incassi nel corso dell’anno non consente di migliorare la percentuale di accantonamento al fondo, si conserva la percentuale del 45%, applicandola all’importo di 1.200. L’importo del fondo crediti cui è necessario adeguarsi è 540.

Per garantire il pareggio di bilancio, lo stanziamento relativo alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, che ha registrato maggiori accertamenti rispetto allo stanziamento, è incrementato almeno di 90.

- Il 31 agosto, si decide di incrementare lo stanziamento del capitolo relativo alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada e di portarlo a 2400. A tale data gli accertamenti sono pari a 2000 e gli incassi sono pari a 1500.

Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento (pari al 62,5%) e il correlato complemento a 100 pari a 37,5% che risulta inferiore alla percentuale del 45% applicata in sede di bilancio.

Si ridetermina pertanto la percentuale da adottare per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, pari al 37,5%, da applicare a 2400 (l’importo maggiore tra lo stanziato e l’accertamento) e si individua l’importo cui il fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere adeguato ( pari a 900).

Infine si incrementa il fondo crediti di dubbia esigibilità di 360 (pari alla differenza tra 900 e 540).

- Il 30 novembre, in occasione dell’ultima variazione di bilancio, si verifica che, per il capitolo delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, gli accertamenti sono pari a 2200 e gli incassi sono pari a 2000.

Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento (pari al 83,3%) e il correlato complemento a 100, pari al 16,7%, che si confronta con la percentuale del fondo crediti di dubbia esigibilità del 37,5% applicata in bilancio e, di conseguenza è possibile ridurre la percentuale da utilizzare per calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità.

A tal fine si applica tale percentuale, pari al 16,7% a 2400 (l’importo maggiore tra lo stanziato e l’accertamento) e si individua l’importo cui il fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere adeguato ( pari a 401). Risulta possibile ridurre di 499 lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità (pari alla differenza tra 900 e 401).