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In arrivo il 5° fondo caro bollette 2022

Il DL 179/2022, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, all’art. 2 assegna il 5° fondo caro bollette 2002, per garantire la continuità dei servizi pubblici a seguito dell’emergenza energetica.

Per i Comuni si tratta di un fondo di 130 milioni; per le Province e Città metropolitane il fondo è pari a 20 milioni.

Il riparto sarà effettuato con DM entro il 10 dicembre. Si attende ancora il riparto del 4° fondo caro bollette di cui DL 144/2022 art. 5 comma 1.

La variazione di bilancio sarà effettuata dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre 2022, oppure con atto di Giunta per motivata urgenza poi ratificata dal Consiglio, in quanto tale variazione rientra nel comma 3 dell'art. 175 Tuel.

Gli importi erogati saranno inseriti nella certificazione fondi Covid 2022, come prevede il DM MEF 18.10.2022.

In particolare, la nuova norma dispone "Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia":

  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come da ultimo incrementato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 10 dicembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
  2. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, già incrementato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato di 320 milioni di euro per il 2022 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 2 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione