IMU/TASI - Le delibere di conferma delle aliquote
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4942/2022 del 16 giugno scorso ha osservato che:
- “le delibere consiliari che potevano essere assunte ai sensi dell’art. 1, commi 677, della l. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014, novellata per il 2015), con variazioni o incrementi, erano soggette all’obbligo di pubblicazione sul sito del Ministero ai sensi dell’art. 1, comma 688 della medesima legge, sanzionato con l’inefficacia delle stesse e con l’applicazione degli atti adottati per l’anno precedente”;
- “le delibere consiliari meramente confermative delle previgenti aliquote che potevano essere assunte ai sensi dell’art. 1, comma 28, della successiva l. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016, novellata per gli anni 2017 e 2018), erano soggette (solo) all’obbligo di pubblicazione ai sensi della norma generale contenuta nell’art. 52 del d. lgs. n. 446 del 1997.”
Nel caso esaminato dai Giudici di Palazzo Spada, il comune con deliberazione consiliare del 2015, pubblicata nei termini sul sito del MEF, aveva optato per l’applicazione del regime di maggiorazione TASI. Tuttavia, nel 2016 l’ente ometteva di inoltrare la relativa delibera al Ministero e per l’effetto non pubblicava alcun atto in materia di IMU e di TASI. In seguito, nel 2017 il Comune adottava la deliberazione di approvazione delle aliquote e la pubblicava sul sito ministeriale, confermando la maggiorazione della TASI, come utilizzata nell’anno d’imposta 2015 e “virtualmente” stabilita per l’anno 2016.
Tuttavia, ad avviso del MEF, appellante, il comportamento dell’ente precludeva la possibilità di mantenere la maggiorazione TASI anche per l’anno 2018, in quanto, in virtù dell’art. 1, comma 28, L. 208/2015, tale opzione sarebbe stata subordinata alla sussistenza di tre condizioni:
1) vigenza della maggiorazione nell’anno 2015;
2) della espressa conferma della maggiorazione per l’anno 2016;
3) della ulteriore e espressa, conferma della medesima maggiorazione per l’anno 2017.
Secondo il MEF, infatti, l’omessa pubblicazione della delibera, relativamente all’anno 2016, interrompeva la ‘continuità’ stabilita dal legislatore per il mantenimento e la conservazione della maggiorazione, integrando, quindi, una ipotesi di invalidità e di conseguente inefficacia della relativa delibera di approvazione delle aliquote.
Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, la tesi del MEF non appare condivisibile, in quanto la ratio della normativa inerente la maggiorazione TASI è: “quella di autorizzare gli enti locali alla conservazione e al mantenimento della operata maggiorazione di aliquota per le annualità di imposta successive al 2015 (e fino al 2019), se ed in quanto la relativa opzione fosse stata espressamente e tempestivamente formalizzata, senza soluzione di continuità, a mezzo di apposita delibera consiliare (assoggettata, sotto il profilo della efficacia, allo specifico onere di pubblicazione: in difetto del quale, infatti, la delibera – per quanto di per sé non invalida – non avrebbe potuto sortire effetto, trovando in tal caso dichiaratamente applicazione, relativamente agli obblighi fiscali dei contribuenti, un regime di invarianza rispetto alle pregresse annualità: cfr. art. 1, comma 688 l. n. 147/2013 cit.). In altri termini, la sanzione della inefficacia (relativa ed in parte qua) della deliberazione (e dei regolamenti) non pubblicati sul sito del Ministero non incide di per sé sulla (complessiva) legittimità della stessa, relativamente alla mera riconferma dell’aliquota dell’anno precedente. Del resto, se così non fosse, la sanzione scolpita dall’art. 1, comma 688 della l. n. 147 cit. verrebbe implausibilmente estesa e generalizzata a tutte le delibere consiliari (sia a quelle relative alla variazione o all’incremento delle aliquote, sia a quelle intese alla mera conferma in continuità): il che risulta obiettivamente incoerente con la previsione del mero regime di invarianza rispetto alla precedente annualità (nel senso che tale regime si giustifichi in termini di sterilizzazione degli eventuali incrementi, non avendo per contro pratico senso per l’ipotesi della mera conferma, che lascerebbe comechessia invariato il quadro delle aliquote, in quanto già maggiorate per la pregressa annualità)”.
Per queste ragioni, il Consiglio di Stato ha precisato: “Nella specie il Comune intimato ha senza soluzione di continuità confermato, fino alla delibera oggetto del presente giudizio, la scelta per l’aliquota maggiorata, ancorché l’omissione pubblicitaria relativa al 2016 abbia reso virtualmente inoperante, limitatamente al relativo anno di imposta, la relativa determinazione (operando, peraltro, il descritto regime di invarianza rispetto al 2015). In ogni caso per l’anno 2017 risulta – senza contestazioni – tempestivamente approvata e ritualmente pubblicata (essendo, per tal via, pienamente efficace) la delibera n. 17 del 31 marzo 2017: la quale – come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata – deve riguardarsi come requisito necessario e sufficiente per il rinnovato esercizio della facoltà di conferma” così respingendo l’appello proposto dal MEF.