IMU:i fabbricati collabenti non sono tassabili
Nel caso sotto esame dei giudici di Cassazione, il contribuente lamentava che l'ente impositore avesse assoggettato ad imposta l'area sottostante ad un fabbricato in categoria catastale F/02, qualificata come edificabile ed emesso avvisi di accertamento ICI per gli anni dal 2004 al 2008.
La Corte ha accolto il ricorso della contribuente; secondo i giudici infatti è errato l'assunto del Comune per il quale è possibile assoggettare ad imposta l'area sottostante i fabbricati collabenti come area edificabile. Per i giudici infatti "la sottrazione ad imposta del fabbricato collabente, iscritto nella conforme categoria catastale F/2, in ragione dell'azzeramento della relativa base imponibile, non può essere superata prendendo a riferimento la diversa base imponibile prevista per le aree fabbricabili e cosituita dal valore venale del terreno sul quale il fabbricato insiste".
I giudici rilevano inoltre che il D.lgs. n. 504/92 prevede l'imposizione ICI per le aree edificabili e non per quelle già edificate.
"In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile come fabbricato, in quanto privodi rendita, non è tassabile neppure come area edificabile, sino a quando l'eventuale demoliszione restituisca autonomia all'area fabbricabile, che da allora è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato restituito".
"Nel caso di specie il giudice di appello, con una valutazione in fatto, ha ritenuto il terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, costituendo un corpo unico rappresentato dal terreno e dai fabbricati rurali destinati alla demolizione e alla ricostruzione come fabbricati civili. La rettifica in esame è stata fondata sulla base della riconosciuta suscettibilità di utilizzazione edificatoria unitaria del terreno a prescindere dal fatto che la interessata fosse inserita nel piano regolatore generale come zona agricola normale, condizione che, in base alle considerazioni espresse, non impedisce il riconoscimento della suscettibilità di utilizzazione edificatoria del terreno.
Correttamente, quindi, l'Ufficio riteneva il terreni oggetto di cessione di natura edificabile, ancorché di fatto, legittimando la rettifica del valore dichiarato sulla base dei valori previsti per i terreni edificabili".