IMU, TARI e CUP, da rispettare la scadenza del 14 ottobre
Per gli uffici finanziari dei Comuni il 14 ottobre 2026 è una data da segnare in rosso. Entro quel giorno devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il Portale del federalismo fiscale, le deliberazioni e gli atti soggetti agli obblighi di pubblicazione relativi ai tributi locali.
La scadenza interessa in particolare IMU e TARI, ma quest’anno assume un significato nuovo soprattutto per il Canone unico patrimoniale (CUP). La ragione è nella svolta impressa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 12225/2026, alla quale ha fatto seguito l’intervento del legislatore. La questione non è soltanto formale. Trasmissione e successiva pubblicazione degli atti costituiscono infatti passaggi dai quali dipende l'efficacia delle deliberazioni per l'anno di riferimento.
La prima rilevante è il 14 ottobre, termine perentorio entro il quale il Comune deve inserire gli atti nel Portale del federalismo fiscale. La seconda è il 28 ottobre, termine entro il quale deve intervenire la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze.
L’articolo 13, comma 15-ter, del Dl 201/2011 stabilisce infatti, per i tributi comunali ricompresi nella disposizione, che le deliberazioni acquistano efficacia dalla pubblicazione ministeriale, a condizione che questa avvenga entro il 28 ottobre; proprio per consentirla, l’invio da parte dell’ente deve essere effettuato entro il 14 ottobre. In caso di mancata pubblicazione nei termini, la disciplina prevede l’applicazione degli atti dell’anno precedente. Per l’IMU opera una disposizione specifica ma sostanzialmente parallela: l’articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 subordina l’efficacia per l’anno di riferimento alla pubblicazione entro il 28 ottobre, imponendo al Comune l’inserimento degli atti nel Portale entro il 14 ottobre. Se la pubblicazione non avviene tempestivamente, trovano applicazione aliquote e regolamenti vigenti nell’anno precedente.
Per il Canone unico patrimoniale la scadenza del 2026 acquista una rilevanza particolare. Il punto di svolta è rappresentato dalla sentenza n. 12225/2026 delle Sezioni Unite della Cassazione. La Corte ha affermato che il Canone unico patrimoniale disciplinato dall’articolo 1, commi 816-847, della legge 160/2019 «ha, in ogni caso, natura tributaria». La pronuncia nasceva da una questione di giurisdizione, ma le sue conseguenze vanno oltre l’individuazione del giudice competente. Secondo le Sezioni Unite, il CUP presenta infatti gli elementi caratteristici del tributo: la doverosità della prestazione, l’assenza di un vero rapporto sinallagmatico e la destinazione delle risorse alla contribuzione alle spese pubbliche. Ne consegue anche la competenza del giudice tributario sulle relative controversie.
L’articolo 30 del Dlgs 147/2026 stabilisce che, a decorrere dal 2026, anche alle deliberazioni di approvazione dei regolamenti e delle tariffe del Canone unico si applicano le disposizioni dell’articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del Dl 201/2011. Il CUP entra dunque esplicitamente nel meccanismo di trasmissione e pubblicazione previsto per i tributi locali.
Per il CUP c’è anche una seconda scadenza. Il calendario 2026 contiene però un’altra data che gli enti non devono confondere con quella del 14 ottobre. Per le deliberazioni regolamentari e tariffarie del CUP relative agli anni dal 2021 al 2025, il legislatore ha infatti introdotto una disciplina straordinaria.
Gli atti già adottati per quelle annualità conservano efficacia, in deroga al regime ordinario, a condizione che siano inseriti nel Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026. Il Ministero dovrà poi procedere alla loro pubblicazione entro il 30 novembre 2026. Resta da distinguere il caso in cui, in una determinata annualità, l'ente non abbia adottato alcun nuovo atto, essendosi limitato a lasciare operare la proroga automatica delle tariffe prevista dall'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006.