IMU su impianto fotovoltaico: soggettività passiva al titolare del diritto reale, non al gestore dell'impianto

Con diversi avvisi di accertamento un Comune contestava a una società la mancata dichiarazione e il mancato versamento dell'IMU per gli anni d'imposta 2016-2020, per un impianto fotovoltaico installato sulla copertura di un immobile di proprietà di una diversa società. Alla società contribuente si contestava che, avendo realizzato l'impianto, presentato la DIA e sottoscritto la convenzione con il GSE, fosse tenuta all'accatastamento autonomo del bene (categoria D/1) e, conseguentemente, al pagamento dell'imposta.

Chiamati a giudicare sulla controversia, i giudici della Corte di Giustizia Tributaria delle Marche, nella sentenza 20/04/2026, n. 373, hanno preso le mosse ricordando che presupposto dell'IMU è il possesso qualificato dell'immobile, individuato nella titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. L'autonoma rilevanza catastale dell'impianto fotovoltaico, suscettibile di accatastamento nel gruppo D (D/1), non vale di per sé a individuare il soggetto passivo dell'imposta, che resta ancorato al titolo reale di possesso sul fabbricato, e non alla mera disponibilità di fatto o all'esercizio dell'attività in forza di un rapporto di locazione.

Nel caso concreto, la Corte ha accertato che la società appellante non aveva ottenuto dalla proprietaria dell'immobile la costituzione di un diritto di superficie ex art. 952 c.c., ma soltanto un'autorizzazione all'installazione dell'impianto nell'ambito del rapporto di locazione in essere. Elementi quali gli oneri di realizzazione sostenuti, la pratica edilizia e la convenzione GSE sono stati pertanto ritenuti insufficienti, da soli, a radicare la soggettività passiva IMU in capo alla società gestrice. Ciò veniva confermato anche dall’Ufficio Territorio dell’ADE, precisando che il soggetto legittimato all'accatastamento dell’impianto fotovoltaico era il titolare del diritto reale sul fabbricato.

La Corte ha quindi accolto il ricorso e annullato gli avvisi di accertamento. La pronuncia ricorda agli uffici comunali che nei casi in cui un impianto fotovoltaico è realizzato da soggetto diverso dal proprietario dell’immobile, la soggettività passiva IMU non può essere desunta da soli elementi materiali, ma deve ancorarsi al possesso qualificato del bene.