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IMU su aree verdi attrezzate

La Corte di Cassazione Civile, sezione V, con sentenza n. 21351 del 27/7/2021, ha deciso in materia di imponibilità IMU relativa a terreni compresi nella zona G nello strumento urbanistico generale del Comune, su cui precedente sentenza di Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato la non assoggettabilità .

Secondo i magistrati, benché il terreno sia qualificato nominalmente dal PRG come destinato a verde pubblico attrezzato, occorre accertare, caso per caso, quali interventi edificatori siano consentiti ai privati. Occorre, invero, verificare, in concreto, se sia consentito lo sfruttamento edificatorio, seppure limitato e sottoposto a vincoli, dell'area, posto che l'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato incide nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore potenzialità edificatoria, senza escluderne l'oggettivo carattere edificabile, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione (Cass. n. 14503 del 15/07/2016; Cass. n. 14763 del 15/07/2015).

Va analizzato, dunque, in concreto il contenuto degli strumenti urbanistici locali ai fini di accertare la concreta potenzialità edificatoria dell'area» (Cass., sez. 5, n. 17811 del 19/07/2017). Secondo la riportata pronuncia, in sintesi, la particolare destinazione dell'area, operata nel PRG, incide sulla determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in concreto in base alla effettiva potenzialità edificatoria, ma non ne esclude l'oggettiva edificabilità.