IMU: soggetto passivo nel caso di risoluzione del contratto di leasing
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, con sentenza n. 830/6 del 22/11/2024, ha ribadito l'orientamento secondo il quale, in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento del conduttore, il contratto cessa d'avere efficacia, per cui il conduttore non può più essere considerato soggetto passivo dell'IMU, con la conseguente traslazione, sul proprietario, dell'obbligo di corrispondere il tributo.
Come avevamo già enunciato in una nostra precedente news, è ormai un orientamento consolidato sia dalla Corte di Cassazione e dalle varie Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
Infatti recentissima, anche, la sentenza n. 1207/2024 del 25/03/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, dove si afferma:
“In base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili erga omnes, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno (ex multis, Cass. 9176/2023).
Gli stessi giudici dei vari gradi di giudizio sostengono che l’interpretazione della norma in esame, "nel caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing a cui non sia seguita la restituzione del bene, ha suscitato un acceso contrasto giurisprudenziale, non soltanto tra i Giudici di merito, ma anche all'interno della stessa Suprema Corte (v. al riguardo, le sentenze, di segno opposto, n. 13793/2019 e n. 19166/2019). Ma tale contrasto è stato ormai superato dall'intervento di due ulteriori decisioni: la n. 25249/2019 e la numero n. 29973/2019 (cui sono seguite Cass. 13120/2022, 26057/2022; 6844/2023)" nelle quali viene confermato, appunto, quanto sostenuto nella sentenza in esame oggi.
La controversia, oggetto di analisi oggi, vede l’impugnazione da parte di una Società s.p.a degli avvisi di accertamento IMU e TASI emessi dall’Ente impositore, relativi all’annualità di imposta 2016, per un’unità immobiliare oggetto di contratto di leasing. Tale contratto di leasing risulta risolto anticipatamente, per la morosità del conduttore, che ha però continuato ad occupare l’immobile oggetto del contratto. Tale detenzione era continuata anche per tutto il 2016, per cui la Società spa, proprietaria dell’immobile, sosteneva che le imposte erano dovute da conduttore moroso, colui che restava l'utilizzatore del bene, quale soggetto passivo IMU, fino all’effettiva restituzione del bene.
Nel primo grado di giudizio, il Giudice aveva ritenuto che, per effetto della risoluzione del contratto, l'IMU fosse dovuta dal locatore, posto che l'art. 9, comma 1, del d. lgs. 23/2011 stabilisce che il conduttore è obbligato "per tutta la durata del contratto", e quindi fino alla sua scadenza o risoluzione.
Mentre la TASI era dovuta dal conduttore, una volta che l'art. 1, comma 672, della L. 147/2013 precisa che la durata del contratto comprende il lasso temporale che va dalla nascita del rapporto fino all'effettiva restituzione del bene.
I giudici, respingendo le doglianze della contribuente che sosteneva di non essere il soggetto passivo IMU, sottolineano che l'iniziale contrasto interpretativo è stato ormai superato e che non residuava, nell'aprile 2021 data della notifica dell'avviso di accertamento, più di alcuna incertezza interpretativa.
Dunque, l'appello viene respinto con aggravio delle spese.