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IMU: soggetto appartenente alle forze dell'ordine

La Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, con sentenza 924 del 18/01/2024, ha confermato, in materia di IMU, che “è imposto al contribuente a pena di decadenza dal riconoscimento dell’esenzione, la dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica (in formato conforme al modello ministeriale all’uopo predisposto), entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU (vale a dire, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento), una dichiarazione presentata in epoca successiva alla scadenza del termine decadenziale (vale a dire, dopo il 30 giugno dell'anno successivo quello di riferimento), essendo omessa ne consegue la preclusione al godimento del beneficio fiscale”.

La controversia in esame tratta di un avviso di accertamento IMU 2015 emesso da parte dell’Ente che disconosce l’esenzione dell’imposta per il personale in servizio appartenente alle forze armate, avendo omessa la presentazione della dichiarazione nei termini di legge.

Il soggetto passivo, nelle sue motivazioni, contesta l’applicazione dell’art 2 commi 5 e 5 bis del Decreto Legge 102 convertito con Legge 127/2013, ritenendosi esonerato dalla presentazione della dichiarazione in quanto soggetto appartenente alle forze dell’ordine.

In materia IMU per l’anno di imposta 2015, all’articolo 2, commi 5 e 5-bis del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 si legge:

“comma 5: Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ((purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia)) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

((Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio))

((comma 5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

La dichiarazione IMU, dunque, deve essere sempre presentata, indipendentemente dall’appartenenza ad una categoria di soggetti passivi ai quali la normativa garantisce delle agevolazioni/esenzioni.