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IMU – Si applica il cumulo giuridico delle sanzioni per gli accertamenti sullo stesso immobile

Con la recente ordinanza n. 1933 del 18 gennaio 2024, la Corte di Cassazione ha confermato l’opportunità di ricorrere all’istituto del cumulo di sanzioni di cui all’art. 12, comma 5, del Decreto Legislativo n. 472/1997.

Nello specifico, la contribuente segnalava come in sede di merito fosse stata omessa l’applicazione del c.d. principio di concorso di violazioni e continuazione previsto dal summenzionato articolo, in riferimento alle sanzioni irrogate dal Comune per omesso versamento IMU: tale norma, infatti, dispone che “quando violazioni della stessa indole vengono commessi in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.

La Suprema Corte rilevava come l’ente locale avesse contestato alla contribuente il mancato versamento dell’imposta con tre avvisi di accertamento per il periodo 2012-2013-2014 ma senza aver proceduto, in sede di notifica dell’atto di irrogazione, “alla ricostruzione di un’unica serie progressiva, che comprende anche le violazioni precedentemente considerate e contestate”; ribadiva, pertanto, quanto già in precedenza affermato con la sentenza n. 11432/2022, per la quale “in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all’articolo 12, comma 5, del Dlgs 472/1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.

I giudici di legittimità, inoltre, riconoscevano l’introduzione di tale medesimo principio in ambito processuale, sottolineando come il giudice avesse il potere di procedere alla sua applicazione stabilendo il quantum dovuto dal contribuente “qualora l’Amministrazione non abbia provveduto all’applicazione del cumulo”.

La Corte, di conseguenza, cassava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva erroneamente negato l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 12, comma 5, del D. Lgs. 472/1997, senza procedere a rideterminare la sanzione complessiva, ed aveva affermato che "poiché la sanzione è predeterminata dalla legge nella misura del 30% della maggiore imposta non versata, il Comune non aveva alcun margine di discrezionalità circa la relativa commisurazione".