IMU sempre ridotta al 50% se perdura lo stato di inagibilità
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n 19665/2023, ha rilevato che in tema di IMU nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (art. 6, comma 4, della l. 27 luglio 2000, n. 212)