IMU scuole paritarie, quando spetta l’esenzione
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 35123/5 del 29.11.2022 ha precisato, in ambito esenzioni IMU per gli enti non commerciali e, in particolare, per le scuole paritarie, che per beneficiare di tale agevolazione le attività devono essere svolte gratuitamente o dietro versamento di corrispettivo di importo simbolico.
Il decreto 26 giugno 2014 del Ministero dell’economia e delle finanze chiarisce i due nodi fondamentali della questione. In primo luogo specifica che, per avere natura simbolica, il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio e, in secondo luogo che il compenso che supera la metà del prezzo medio del servizio esclude il diritto all'esenzione. Nel caso di specie risulta, dunque, corretta la decisione della Commissione tributaria regionale della Toscana poichè le rette applicate agli studenti superano il 50% del costo del servizio e, pertanto, si tratta di una attività commerciale non esente da imposta comunale.