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IMU scuole paritarie

La Corte di Cassazione, con sentenza 24243 del 08.09.2021, ha deciso che la gratuità dell’attività è un requisito indispensabile per l’esenzione Imu della scuola paritaria.

L’esenzione dall’IMU richiede requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo; il primo consiste nello svolgimento di un’attività non lucrativa; il secondo nel fatto che negli immobili venga svolta, con modalità effettivamente non commerciali, attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché quelle di cui all’art. 16 comma 1 lettera a) della legge n. 222 del 1985.

Per poter concedere esenzione IMI occorre far riferimento alle concrete modalità di svolgimento dell’attività nei singoli immobili, che deve essere priva di scopo di lucro non deve porsi in concorrenza con altri operatori del mercato; deve costituire espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà, deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero con il versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.

Richiamo normativo:

legge 222/1985 art. 16 comma 1 lett. a)

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.


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