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IMU, Risoluzione MEF su comproprietà di un’area fabbricabile con utilizzo agricolo

Il Ministero Economia e Finanze – Dipartimento finanze – ha risposto con Risoluzione 2/2020 a un quesito in materia di IMU, come novellata dalla Legge 160/2020, in particolare all’art. 1 commi 741 e 743, in merito ai casi di comproprietà di un’area fabbricabile sulla quale persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale.

In particolare, il comma 743 della legge di bilancio 2020, dispone che "I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni".

Con il quesito indicato in oggetto sono stati chiesti chiarimenti circa il regime applicabile, ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), nel caso di comproprietà, da parte di più soggetti, alcuni dei quali privi della qualifica di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP), di un’area edificabile, sulla quale però persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale.

In particolare, alla luce del combinato disposto dei commi 741 e 743 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel quesito vengono sollevati alcuni dubbi interpretativi stante il tenore letterale del comma 743, dal quale potrebbe derivare che nel caso di specie la finzione giuridica di non edificabilità di cui al comma 741 varrebbe solo per il Coltivatore Diretto o l’Imprenditore Agricolo Professionale e non anche per il comproprietario che non riveste tale qualifica, per il quale l’IMU dovrebbe determinarsi in base al valore venale del terreno. In sostanza, quindi, il terreno verrebbe a considerarsi area edificabile solo per alcuni soggetti.

Al riguardo, il MEF ritiene che questa impostazione non possa essere condivisa e che la finzione giuridica di cui alla lett. d) del comma 741 – che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai CD o IAP di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del medesimo art. 1, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali – continua a trovare applicazione, anche alla luce del comma 743, non solo per i soggetti che rivestono la qualifica di CD o di IAP ma anche per tutti gli altri contitolari

Alla luce di tali argomentazioni il MEF ritiene, quindi, che, anche a seguito della previsione di cui al menzionato comma 743 dell’art. 1, della legge n. 160 del 2019, la fictio iuris – che considera come non fabbricabile il terreno alle condizioni prescritte dal comma 741, lett. d) del medesimo art. 1 – opera nei confronti di tutti i comproprietari del fondo, poiché ai fini del calcolo della base imponibile, questa va a qualificare oggettivamente e univocamente il bene immobile che costituisce il presupposto impositivo dell’IMU