IMU – Rideterminazione del valore delle aree fabbricabili
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25781 del 1° settembre 2022, conformandosi all’indirizzo interpretativo della giurisprudenza sul tema, ha precisato che: “nonostante la facoltà riconosciuta ai Comuni di determinare il valore delle aree edificabili ai sensi dell'art. 59 lett. G) della 1. n. 446 del 1997, "ciò non di meno remane ferma la regola, stabilita dall'art. 52 D.Lgs. n. 446 del 1997, secondo la quale il valore delle aree edificabili è quello stabilito nel commercio, per cui il contribuente può dichiarare un valore inferiore a quello stabilito nel regolamento, il comune può ritenerlo congruo, in quanto concretamente corrispondente al valore di mercato, come può accertare un valore maggiore, ed in tal caso l'accertamento deve essere motivato facendo riferimento ai valori di mercato" (Cass. n. 4605/2018). Altresì, con pronuncia n. 16629/2017 si è precisato che la parte contribuente può dimostrare il minor valore dei terreni, stabilito dalla delibera comunale, attraverso la prova contraria raggiunta con la produzione di una perizia di parte. Posto, dunque, che il valore venale dell'area edificabile può essere pacificamente rideterminato attraverso documentazione idonea a dimostrare la non corrispondenza e adeguatezza degli indici comunali, l'unico motivo di ricorso è infondato”.