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IMU - Quando sussiste l'esenzione per le società agricole?

La sesta sezione della Cassazione, con l’ordinanza n. 26474, dello scorso 8 settembre 2022, in tema di società agricole ha chiarito che il d.Igs. 228/2001 e il d.Igs. 99/2004 hanno svolto un ruolo importante riguardo la configurazione del requisito soggettivo per la fruizione dell'agevolazione IMU.

In particolare, la Corte richiama:

- l'art. 12 L. 153/1975, così come modificato dall'art. 10 d.Igs. 228/2001, che prevede: “le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre: a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (...)”;

- l’art. 1 d.Igs. 99/2004 che stabilisce: “ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro» (comma 1) e “le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia 5 in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale” (comma 3);

Per questo, la Cassazione ritiene di condividere i principi espressi di recente in sede di legittimità, in base ai quali: “Le disposizioni di cui al D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228 ed al D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99 hanno profondamente inciso sulla stessa configurazione del requisito soggettivo per la fruizione dell'agevolazione, fornendo una lettura più in linea con la normativa eurounitaria;”.

Segnatamente, la Suprema Corte, con l'Ordinanza citata, osserva che: “le agevolazioni previste dall'art. 9 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola di persone si applicano - a seguito della modifica dell'art. 12 della Legge 9 maggio 1975 n. 153 da parte dell'art. 10 del D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228 e della sua successiva abrogazione e sostituzione con l'art. 1 del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99 - qualora detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 cod. civ. ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 6 (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999, e dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 cod. civ. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando da dette attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro (cfr. Cass. civ. nn. 11415/2019, 28062/2018, 375/2017; conf. Cass. n. 27130/2020 in motiv.; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2921 del 2022; Cass. sez. 6-5, n. 12640 de 2022 e n. 12639 del 2022 tra le medesime parti);”.