IMU - Quando sono esenti gli immobili degli IACP?
La Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio-Roma, con Sentenza n. 5426 del 2 ottobre scorso, ha affermato che gli immobili degli IACP, per poter beneficiare dell’esenzione IMU, devono possedere determinati requisiti.
Segnatamente, ha evidenziato: “Affinché, dunque, gli immobili di proprietà degli IACP destinati alla locazione possano ritenersi esenti dal pagamento dell'IMU è necessario riscontrare tutte le condizioni e gli elementi fissati nella succitata definizione di "alloggio sociale", ossia:
- l'uso residenziale dell'unità immobiliare;
- la locazione permanente;
- il ricorrere della funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
- il fatto che si tratti di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.”.
In aggiunta, la Corte analizzando gli orientamenti della giurisprudenza sul punto, ha citato sia l'ordinanza n. 214/2011 della Corte Costituzionale con cui è stato chiarito che: "già l'art. 1 del D.L. n. 93 del 2008 ha escluso dall'ICI sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, operando una assimilazione tra le due categorie di beni in ragione del requisito oggettivo della comune destinazione ad abitazione principale. In base quindi al presupposto oggettivo, relativo alla natura degli alloggi assegnati in locazione dagli IACP, il legislatore, all'art. 13 succitato, rispettivamente ai commi 2 e 10, distingue tra "alloggi sociali" - oggetto di specifica esenzione - e meri alloggi - oggetto di sola detrazione.”, sia le Sezioni Unite della Cassazione - Sentenza n. 28160/2008 – che hanno evidenziato: “Comunque risolutiva in proposito è l'innovazione legislativa introdotta con il D.L. n. 93 del 2008 convertito con modificazioni con L. n. 126 del 2008 a norma del cui articolo 1, comma 1, "a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo". Il comma 3, del medesimo articolo dispone che "l'esenzione si applica altresì nei casi previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, articolo 6, comma 3 bis, e dall'articolo 8, comma 4, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il citato D.Lgs. n. 504 del 1992 articolo 6 comma 4, ed l'articolo 8, commi 2 bis e 2 ter". Il chiaro carattere innovativo della norma - la quale, sulla base di una "logica" (che non è quella della strumentalità dell'immobile all'esercizio nel medesimo di una determinata attività da parte dell'ente, e che è, quindi) diversa da quella sottesa all'esenzione ricoosciuta dal D.Lgs. n. 504 del 1992 articolo 7 comma 1, lettera i), esclude dall'imposta gli immobili IACP con decorrenza 1 gennaio 2008 -, comprova che tali immobili non godevano di alcuna esenzione nel previgente regime del D.Lgs. n. 504 del 1992 ma solo di una riduzione di imposta riconosciuta in ragione del valore sociale dell'attività svolta da tali enti, che, per insindacabile scelta del legislatore, "attutiva" il rilievo dell'economicità della gestione". Rispetto, pertanto, alla previsione dell'esenzione riconosciuta dall'art. 7 D.Lgs. n. 546 del 1992 - strutturato sul requisito soggettivo dell'imposta e sulla strumentalità dell'immobile all'esercizio nel medesimo di una determinata attività da parte dell'ente - l'intervento normativo di cui al D.L. n. 93 del 2008 ha comportato un mutamento di prospettiva, rilevando, ora, il requisito oggettivo da individuarsi nel concetto di "alloggio sociale", come chiarito dal D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3 - che a sua volta richiama l'art. 8, comma 4 del D.L. n. 546 del 1992 - e confermato, da ultimo, dal D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, lett. b).”