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IMU: quando l'esenzione per gli alloggi sociali

Con ordinanza n. 28013 del 30/10/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui “l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato”.

L’oggetto della controversia esamina riguardava un avviso di accertamento Imu, per l’anno di imposta 2017, emesso nei confronti di un Istituto autonomo case popolari.

La questione centrale del giudizio ruota intorno al quesito se sia applicabile agli immobili assegnati dallo Iacp l’esenzione dell'IMU di cui all’art. 13 comma 2, lett. b) del d.l. n. 201/2011 prevista per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, ovvero se trovi applicazione il comma 10 della richiamata norma che prevede l'applicazione di una detrazione di 200,00 euro, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, agli alloggi assegnati dagli IACP.

Nel primo grado di giudizio, i giudici avevano affermato che gli alloggi sociali che hanno le caratteristiche di cui al dm. 22.4.2008 sono esclusi dall'applicazione dell'IMU a partire dal 2014.

Nel secondo grado di giudizio, si confermava la decisione in primo grado, affermando che:

è legittima l’esenzione dal pagamento del tributo per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali e di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia XXX laddove, però, “ricorra il requisito di destinazione di alloggi sociali come definiti nel D.M. infrastrutture 22 aprile 2008” che deve essere accertato dal giudice di merito; tale soluzione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità e anche nella prassi seguita dall’Agenzia delle Entrate (FAQ IMU-TASI del 03/06/2014, Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 maggio 2020, n.1/DF, Corte di Cassazione - copia non ufficiale 3 illustrativa della Legge 27/12/2019 n.160 (Legge Bilancio 2020) relativa proprio agli immobili posseduti dagli IACP); - i requisiti richiesti dal d.m. 22 aprile 2008 sono elementi che fanno proprio parte delle ragioni della nascita degli IACP e tale rilievo vale, sia per i requisiti oggettivi, sia per quelli soggettivi, nonché per quelli di accesso e di permanenza all’assegnazione - a supporto della natura sociale degli alloggi risulta, inoltre, una perizia giurata.”

La Corte Suprema, nelle proprie motivazioni, ha fatto riferimento a quanto chiarito in precedenti sentenze della stessa corte, in cui i giudici “hanno chiarito che l'art. 2, comma 2, lett. b) del d.l. 31.8.2013 n. 102, conv. in l. 28.10.2013 n. 124, ha differenziato, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4 d.lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale. La disposizione ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

In tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi, prevista dall'art. 4 del d.l. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualità d’imposta 2017.”

Dunque, sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP, ma solo quelli, istituiti in attuazione dell'art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008”.

Ricordiamo che il Decreto 22 aprile 2008 intitolato “Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea” all'art 1 comma 2 fornisce la definizione di “alloggio sociale”:

E' definito «alloggio sociale» l'unita' immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie”.