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IMU - Quando il fabbricato concesso in comodato gratuito può beneficiare dell’esenzione

La Corte di giustizia Tributaria di II grado della Toscana, con sentenza n. 712 del 30 maggio 2024, ha osservato che il fabbricato concesso in comodato gratuito può beneficiare dell’esenzione IMU, qualora sussistano i requisiti ex lege previsti. Sul punto, si deve richiamare l’art. 1, comma 71, Legge di Bilancio per il 2024 (L. n. 213/2023), norma di interpretazione autentica, in osservanza della quale l’esenzione sussiste a condizione che il comodatario sia funzionalmente e strutturalmente collegato al concedente e che svolga nell’immobile esclusivamente le attività di cui all’ art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 (ad es. attività assistenziali, previdenziali, didattiche, culturali) con modalità non commerciali.

Per queste ragioni, la Corte, nel caso di specie, ha parzialmente accolto l’appello del contribuente, limitatamente agli immobili adibiti a scuola materna, in quanto gli stessi erano stati concessi da un ente non commerciale ad un ente omologo a titolo di comodato gratuito; l’attività svolta era di tipo educativo e il legale rappresentante del primo ente era anche presidente del consiglio direttivo del secondo. La Corte, in riferimento all'attività di formazione destinata alla prima infanzia, ha osservato che appare pacifico che una simile attività rientri tra quelle meritevoli di esenzione IMU, essendo questo confermato dal dettato normativo (art. 7, lett. i, d.lgs. 504/92 e successive modifiche) e rispondente ad esigenze di carattere generale.