IMU: per l'esenzione dell'abitazione principale conta la dimora abituale del possessore, non la residenza del coniuge

Con ordinanza del 4 settembre 2026, n. 25004, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente al quale Roma Capitale aveva contestato l'omesso versamento dell'IMU 2013 su un immobile sito nello stesso stabile e sullo stesso piano di quello di proprietà del coniuge. Il contribuente sosteneva che le due unità costituivano un unicum e che gli spettasse l'esenzione prevista per l'abitazione principale.

La Corte ha anzitutto ribadito, richiamando Cass. n. 21914/2024, che l'esenzione IMU spetta per un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, in base al tenore letterale dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 (vigente ratione temporis) e alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative. A differenza di quanto avveniva per l'ICI, non può quindi essere estesa a unità contigue di fatto unificate e utilizzate come abitazione principale, e l'unificazione «di fatto ai fini fiscali» denunciata al catasto non è rilevante. Ha tuttavia richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, che ha dichiarato illegittimo il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica anche dei componenti del nucleo familiare, oltre che del possessore, nonché la limitazione dell'esenzione a un solo immobile quando i coniugi risiedano in abitazioni diverse, nello stesso comune o in comuni differenti. Ai fini dell'esenzione assumono dunque rilievo esclusivamente la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore, considerato individualmente.

Applicando tali principi, la Suprema Corte ha ritenuto erronea l'affermazione della CGT del Lazio, secondo cui poteva riconoscersi l'esenzione per una sola abitazione, quella del coniuge. Il ricorrente risiedeva anagraficamente e dimorava nell'immobile di sua proprietà e aveva quindi diritto al beneficio, a prescindere dalla situazione abitativa del coniuge. La sentenza è stata cassata con l'accoglimento dell'originario ricorso.

Negli accertamenti relativi all'abitazione principale l'ufficio deve quindi verificare i requisiti in capo a ciascun possessore, senza che la residenza del coniuge in altro immobile, nello stesso o in altro comune, possa precludere l'esenzione. Resta fermo che l'esenzione non è estensibile alle unità immobiliari contigue unificate solo di fatto.