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IMU occupazione abusiva, questione di legittimità costituzionale

La Corte di Cassazione, con Ordinanza interlocutoria n. 9956/2023 ha affrontato in ambito IMU in merito a immobile occupato abusivamente, la questione di legittimità costituzionale della originaria formulazione dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011.

La Corte di Cassazione ha disposto, ai sensi degli artt. 134 Cost. e 23 della l. n. 87 del 1953, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3, comma 1, all’art. 42, comma 2, ed all’art. 53, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 nella parte in cui non prevede l’esenzione dal pagamento dell’IMU nell’ipotesi di occupazione abusiva dell’immobile, che non possa essere liberato pur in presenza di denuncia agli organi istituzionali preposti.

Il comma in questione è stato poi abrogato dall'art. 13, comma 14, lett. c), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 14, alinea del medesimo D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Inoltre, sulla questione, è intervenuta la Legge 197/2022, legge di bilancio 2023, art. 1 comma 81 e 82 che ha disposto:

81. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione».

82. Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della lettera g-bis) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta dal comma 81 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.