IMU: non imponibili gli impianti fotovoltaici sui capannoni destinati all’autoconsumo aziendale

Una società ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU emessi da un comune lombardo, che pretendeva di tassare autonomamente degli impianti fotovoltaici, installati sulla copertura dei capannoni aziendali e utilizzati esclusivamente per l’autoconsumo della stessa impresa. La società sosteneva che tali beni erano strumentali, e dunque esclusi dalla stima catastale ex. art. 1, l. 208/2015.

La questione, finita sul tavolo della Corte di Giustizia tributaria di Milano, è stata decisa con sentenza 24/06/2026, n. 2578 ricorrendo all’interpretazione coordinata dell’art. 1, c. 21 della legge n. 208/2015, dell’art. 2 del d.lgs. n. 504/1992 e dei principi catastali richiamati dalla circolare dell’AdE n. 27/2016. La Corte ha distinto infatti gli impianti energetici realizzati per la produzione e vendita di energia elettrica da quelli destinati all’autoconsumo. Solo i primi hanno caratteristiche dimensionali e di capacità produttiva tali da giustificare un autonomo accatastamento rispetto all’immobile su cui insistono, e concorrere alla determinazione della base imponibile IMU.

I giudici milanesi hanno così concluso accogliendo il ricorso della società, ritenendo gli impianti fotovoltaici aziendali destinati all’autoconsumo privi di una autonomia funzionale e reddituale rispetto al capannone e respingendo la tesi del Comune che allegava l’incremento del valore contabile dei fabbricati di proprietà dell’impresa.