IMU - L'inagibilità dell'immobile e l'onere della prova
Ai sensi dell’art. 1, comma 747, lett. b), L. 160/2019, la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 per cento "b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;”.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 26679 del 15 settembre 2023, ha affermato che è onere del contribuente dimostrare l’inagibilità dei fabbricati con riferimento all'annualità di accertamento dell’imposta. La Corte ha, infatti, colto l'occasione per precisare che: “la condizione fattuale legittimante la riduzione, siccome legata a fattori variabili, deve essere dimostrata in relazione all’anno di imposta per cui è invocata (a prescindere dal modo con cui la prova può essere offerta e cioè anche dimostrando la permanenza delle condizioni di inagibilità già dichiarate, accertate o conosciute dall’ente per gli anni pregressi)”.