IMU: l’efficacia della rendita catastale
“In tema di determinazione della base imponibile ICI, per i fabbricati iscritti in catasto, questa Corte ha avuto modo di precisare che:
- Le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorché sollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originaria acquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dall'art. 5, comma secondo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione (Cass., 7 settembre 2004, n. 18023 cui adde Cass., 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20854)”;
- detta regola generale non si applica, però, al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29 settembre 2005, n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 31 luglio 2015, n. 16241; Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906); la riconducibilità dell'errore di fatto all'Ufficio deve risultare «evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio» (Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018);
- le variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, debbono trovare applicazione dalla data della denuncia (Cass. n. 2771/2021, in motiv; Cass. n.1215/2021, in motiv; Cass. nn. 29683 e 29078 del 2020; Cass. n. 29888/2020; Cass. n. 7745/2019; n. 10126/2019; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018);
Quanto sopra riportato è l'estratto delle motivazioni fornite dalla Corte di Cassazione, nell’ ordinanza n. 21908 del 02 agosto 2024, a seguito dell'analisi inerente l’impugnazione del ricorso, proposto da parte di un contribuente, avverso avvisi di accertamento IMU 2012 e 2013. Nel dettaglio, il contribuente contestava l'operato dell’Ente che in fase accertativa, a suo dire, avrebbe dovuto tener conto della rendita modificata con variazione DOCFA (nell’anno 2013) rispetto a quella originariamente attribuita in fase di iscrizione in catasto, datata 2011.
La motivazione del contribuente risiede nel fatto che la rendita originaria era stata corretta, modificata e che tale circostanza la si poteva rilevare dalla relazione tecnica allagata al DOCFA del 2013, senza però dimostrare che si potesse trattare di un errore “evidente ed incontestabile” riconosciuto anche dallo stesso ufficio.
Nell'esame del ricorso, invece, i Giudici della Corte di Cassazione in prima battuta, hanno sottolineato il corretto operato dell’Ente. Quest’ultimo, nella fase accertativa, aveva tenuto conto, per l’anno 2012, della rendita catastale in atti sin dal 2011 e solo a partire da febbraio 2013 (rendita proposta in rettifica dal 22/02/2013) aveva considerato la nuova rendita catastale.
In via generale, richiamando anche la normativa IMU vigente,i giudici hanno sottolineato che bisogna fare riferimento alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e qualora si presentino variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell’anno, avranno efficacia solo a partire dall’anno successivo.
Tuttavia, hanno ricordato che nell’ ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono; ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia, in quanto il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione, ciò in quanto il riesame delle caratteristiche dell'immobile da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall'originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo (cfr. Cass. n. 21310/2010; Cass. n. 13018/2012; Cass. 3168/2015; Cass. n. 11844/2017; Cass. n. 27024/2017);”