IMU - La prova dell'inagibilità
La Sezione 9 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 7569/2023, del 30/12/2023, richiamando l’orientamento della Cassazione per cui “anche in assenza di una specifica richiesta del contribuente sussiste il diritto ad ottenere il trattamento agevolativo, non essendo necessaria la prova di fatti che siano già noti alla Pubblica Amministrazione mediante la avvenuta presentazione di idonea documentazione (in tal senso Cass. Ord. 28921/2017)”, in riferimento alla prova dell’effettiva inagibilità degli immobili e, segnatamente alla prova dei lavori di demolizione e ricostruzione, ha affermato che:
- in primo luogo, è rilevante la produzione di apposita fattura di lavori di demolizione dei servizi igienici, il cui intervento rende già di per sé chiaro il concetto di inagibilità e/o inabitabilità dell'immobile, secondo i dettami previsti dalla legge in materia;
- in secondo luogo, in virtù del principio di collaborazione e buona fede tra ente impositore e contribuente, ai sensi dell'art. 10, co. 1, L. 212/2000, non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio (non potendo il comune rilasciare regolare autorizzazione ad un intervento di demolizione e ricostruzione d’altro canto agire ignorando un atto del proprio ufficio a discapito del contribuente).
Di conseguenza, la Corte ha accolto l’appello di una società, affermando che per l'anno d'imposta 2015, l’lMU e la TASI dovevano essere calcolate sul valore dell'area edificabile, previo scomputo del valore del fabbricato in corso d'opera, nonostante la stessa non avesse ottemperato al dettato legislativo, non avendo in alcun modo documentato lo stato di inagibilità o inabilità degli immobili, in riferimento all'annualità accertata, attraverso una delle seguenti modalità: a) mediante la richiesta di una perizia all'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del richiedente, al fine di accertare le reali condizioni dell'immobile; b) mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare della riduzione, da presentare nel termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità.