IMU - La motivazione dell'avviso di accertamento
La Cassazione con ordinanza n. 5509, del 1° marzo 2024, ha ribadito che: “in tema di ICI, secondo principi applicabili anche all’IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 26431 del 08/11/2017)”.
Dunque, l'avviso di accertamento IMU, secondo la Suprema Corte, risulta correttamente motivato quando viene data la possibilità al destinatario dello stesso di aver piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa. Tuttavia, la Corte ritiene sufficiente prevedere nella motivazione oltreché i fatti soggettivi ed oggettivi del credito vantato dell'ente impositore, l'indicazione astratta dei fatti giustificativi della pretesa tributaria, che permettano di dimostrare le ragioni dell'agire dell'amministrazione.