IMU – La locazione parziale non impedisce il riconoscimento dell’esenzione
Con la sentenza n. 7/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell’Emilia-Romagna ha confermato il riconoscimento delle agevolazioni IMU anche nei confronti dell’abitazione principale oggetto di locazione parziale.
La vicenda aveva ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di accertamento per omesso pagamento dell’imposta municipale unica, emessi sulla base della mera presunzione per cui la contribuente, a seguito della stipula di contratti di locazione aventi ad oggetto l’immobile presso cui era residente, avesse perso il requisito della dimora abituale e, conseguentemente, il diritto all’esenzione. Nonostante il soggetto passivo rendesse noto come oggetto della locazione fosse solo una stanza dell’immobile e non tutto il suo complesso, la Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara respingeva il ricorso, accogliendo la tesi del Comune.
Il giudice d’appello, tuttavia, ribaltava la precedente sentenza, riconoscendo quanto già confermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto: l’ente territoriale, infatti, avrebbe dovuto dimostrare (e non semplicemente presumere) che la contribuente avesse effettivamente trasferito il suo domicilio altrove, giacché “non impedisce la richiesta di agevolazioni la circostanza che l’immobile sia concesso in locazione con regolare contratto a terzi” (Corte di Cassazione, Sezione V, ordinanza n. 19989/2018).
A ciò si aggiunga anche l'interpretazione offerta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che, in risposta alle FAQ del 2016, chiariva che “anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione”, continuando a beneficiare dell’esenzione. Venivano inoltre citate la risposta ad interpello data dal Comune di Roma del 14 luglio 2020, per il quale “l’immobile locato parzialmente mantiene l’esenzione IMU solo se il proprietario continua a risiedere e dimorare insieme al conduttore”, nonché la sentenza n. 8/2022 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, secondo cui “non decade dall'agevolazione prima casa il contribuente che affitta parzialmente a terzi l'immobile che beneficia dell'agevolazione purché non perda il possesso di tale bene”.
Ed infatti, sulla base delle interpretazioni di prassi e giurisprudenza, la CGT dell'Emilia-Romagna riconosceva come la contribuente avesse in effetti mantenuto il possesso ed il requisito della dimora abituale presso il medesimo immobile, seppur concesso in locazione parziale a terzi per un breve periodo; pertanto, decideva accogliendo l’appello e riformando la sentenza di primo grado.