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IMU: La classificazione dei fabbricati rurali

Con Ordinanza n. 3028 del 01/02/2024 la Corte di Cassazione ha ribadito che il requisito della classificazione nelle categorie A/6 o D/10 per i fabbricati rurali è imprescindibile ai fini del conseguimento del beneficio fiscale;

La controversia, sulla quale la Suprema Corte si è dovuta esprimere, è nata a seguito dell’emissione da parte dell’Ente, di un avviso di accertamento per omesso versamento dell’IMU, per l’anno di imposta 2016, relativo ad un fabbricato sito nel medesimo Comune e classificato in categoria C/2 di cui è proprietaria una società agricola.

Il giudice di secondo grado aveva mutato la decisione di primo grado sul rilievo che la classificazione catastale dell’immobile fosse irrilevante, essendo necessaria la sola destinazione all’esercizio di attività agricola per usufruire dell’esenzione derivante dalla ruralità. Ed in considerazione di ciò, risultava essere stata presentata la richiesta, da parte della società, di classamento degli immobili di sua proprietà in D/10 per usufruire dell’applicazione dell’esenzione retroattiva di cinque anni e dunque applicabile anche per l’anno accertato.

I giudici hanno ritenuto importante, nell’analisi e in materia di ICI (anche applicabile per l’IMU), partire dalla definizione di “fabbricato” che è ben esplicata nell'art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in cui si legge che “per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.”

Dunque, il fabbricato per essere soggetto ad imposta deve essere ultimato e/o utilizzato, senza che vi sia necessariamente l’iscrizione al catasto. Ovviamente, qualora non risulti l’iscrizione in catasto, l’eventuale applicazione dell’esenzione ICI (IMU) è condizionata all'accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dall'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, che può essere immediatamente condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l'onere di dimostrare la sussistenza dei predetti requisiti.

Nell’argomentazione della propria posizione, la Suprema Corte riprende anche:

  • il comma 3-bis dell'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come introdotto dall'art. 42- bis del d.l. 1ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, secondo cui: «Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso»

  • il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nel quale si è disposto (con l’art. 23 comma 1 bis) che «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni».

Dunque, il legislatore ha sottolineato come il fatto stesso che si parli di fabbricato escluso dall’imposizione di un tributo, trovi il suo presupposto proprio nella natura di fabbricato accatastato o accatastabile.
Nell’argomentazione della propria tesi, i giudici hanno ripreso, inoltre, l’art. 7, comma 2-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nel quale si è previsto che, “ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante la presenza nell'immobile dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1994, n. 134, e modificato dall'art. 42-bis del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, «in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda»;

L'art. 13, comma 14-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha stabilito che le domande di variazione di cui al predetto d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, producessero «gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo».

L’art. 1 del d.m. 26 luglio 2012 ha disposto che: “Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione.

Tutte le norme citate dalla Suprema Corte disciplinano le modalità di variazione-annotazione che attribuiscono ad un fabbricato il requisito di ruralità. Il fatto che sia stabilito un procedimento ad hoc, ciò non avrebbe avuto ragione d’essere dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale.

Concludiamo ricordando che ai fini dell’imposta IMU (prima ICI), quindi, un fabbricato può essere considerato rurale, e beneficiare del trattamento agevolato, solo se risulta censito catastalmente in categoria A/6 (abitazioni), D/10 (strumentali) o in altra categoria, ma in tale ultimo caso la ruralità risulta dalla specifica annotazione riportata in visura catastale;

Il contribuente ha facoltà di presentare una domanda autocertificata di variazione catastale per l’attribuzione della categoria per il riconoscimento della categoria di ruralità (A/6 e D/10) con retroattività di cinque anni (dl. 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124).