IMU: stato di inagibilità noto
Con Ordinanza n. 7048 del 17/03/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che «In tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune» (Sez. 6 – Sez. 5, Ordinanza n. 8592 del 26/03/2021, Rv. 660884 – 01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015, Rv. 635869 – 01, e Sez. 5, ordinanza n. 10314, del 29/01/2020 – depositata il 29/5/2020 –).
Nella controversia qui esaminata risultano coinvolti l’Ente impositore, il quale ha emesso, ad una società contribuente, avvisi di accertamento IMU 2012 e 2013 contestando la mancata presentazione della “formale” dichiarazione IMU attestante l'inagibilità di un fabbricato oggetto dell’imposta.
In effetti, è risultato pacifico tra le parti ed accertato dalle decisioni di merito precedenti che la contribuente non avesse (formalmente) dichiarato lo stato di inagibilità dell’immobile, ma Ella sosteneva che lo stato di inagibilità fosse comunque noto all'Ente, in quanto erano state a questo presentate le pratiche per la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso (anche con allegazione di fotografie che evidenziavano lo stato dell’immobile negli anni interessati, privo di copertura).
Il Comune, dal canto suo, ribadiva l’obbligo della dichiarazione e che tale adempimento fosse rimarcato anche nel proprio Regolamento comunale.
Sul punto i giudici hanno sostenuto che la formale dichiarazione, seppure richiesta dal regolamento, non era qui necessaria; né la conoscenza aliunde della inagibilità, in capo al comune, presupponeva la presenza di atti necessariamente ‘provenienti’ da questo, quanto il possesso da parte dell’Amministrazione di atti di parte comprovanti i lavori che rendevano inagibile l’immobile nella annualità di riferimento.
La Suprema Corte, infatti, hanno cassato la sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, con il compito di accertare l’idoneità degli atti (pratiche di ristrutturazione con cambio di destinazione) che si presume abbiano reso edotto il Comune dello stato di effettiva inagibilità rilevante per il beneficio fiscale.
Doveroso però ricordare che, qualora l’Ente non fosse a conoscenza dello stato dei fatti del fabbricato, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta;
Dunque, non dimentichiamo che è un obbligo la presentazione della dichiarazione IMU, alla quale il contribuente dovrà allegare idonea documentazione attestante quanto dichiarato.
Indiscutibilmente l’inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, qualora il Comune eroghi questo servizio o, in alternativa, da un tecnico abilitato incaricato dal proprietario, che attesti l’inagibilità o inabitabilità del fabbricato, sulla base delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
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