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IMU: “IMPRENDITORE AGRICOLO” SOLO IN AMBITO REGIONALE

Con la decisione n. 12852 del 13/0582021, la Cassazione ha ben chiarito che la qualifica di imprenditore agricolo professionale è soggetta ai limiti territoriali e non può essere estesa oltre i confini di una regione.

Nello specifico la Corte ha affrontato per la prima volta tale argomento, respingendo il ricorso di un contribuente, titolare di un’azienda agricola e residente in Sicilia, che pretendeva di utilizzare la propria qualifica di IAP per terreni ubicati nella regione Campania.

In prima istanza la CTR aveva respinto la richiesta di esenzione, poiché la qualifica di imprenditore agricolo professionale da parte di una regione non attribuisce al titolare il diritto di beneficiare automaticamente dei benefici fiscali in qualunque parte del territorio nazionale.

La Cassazione è stata chiamata a risolvere la questione relativa alla possibilità di usufruire dell’agevolazione ai fini ICI /IMU per il possesso di terreni aventi destinazione edificatoria in base allo strumento urbanistico generale, posseduti e condotti direttamente per l’esercizio di attività agricola da un imprenditore agricolo professionale, la cui qualifica sia stata riconosciuta dalla Regione di residenza (Sicilia), il quale richiede il trattamento agevolativo con riferimento a terreni ubicati in un’altra Regione (Campania).

La Cassazione ha quindi definito la differenza tra imprenditore agricolo professionale (IAP) e coltivatore diretto giungendo alla conclusione che, ai fini della qualifica di coltivatore diretto, il legislatore richiede che lo stesso si dedichi direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, mentre per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale è necessario che il soggetto dedichi alle attività agricole di cui all’art. 27 35 c.c..... almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Ne consegue che lo I.A.P. non è tenuto direttamente a provvedere alla coltivazione del fondo, ma è sufficiente che lo stesso “conduca” direttamente il terreno agricolo, anche a mezzo di maestranze, trattandosi di un imprenditore che provvede, svolgendo attività di direzione e controllo, alla coltivazione del fondo.

In tal modo se per il coltivatore diretto rimane forte il legame con il fondo agricolo, così non è per lo I.A.P., in quanto è evidente l’assenza di un collegamento diretto con l’esercizio di un’attività sul campo, che può esprimersi con modalità direzionali e organizzative dell’attività agricola e di allevamento del bestiame.

Lo I.A.P. rappresenta, pertanto, una figura moderna di imprenditore del settore agricolo, che riveste un ruolo dirigenziale e non meramente esecutivo e manuale.

Dopo questa dovuta analisi, si è, altresì, presentata l’esigenza di rimarcare l’importanza della competenza territoriale della qualifica di I.A.P e giungendo alla conclusione, con il d.lgs. n. 99 del 2004, che trattasi di competenza delle singole Regioni l’attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo (I.A.P.), che accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di conoscenze e competenze professionali di cui all’art. 5 del Reg. (CE) n. 1257 del 1999 per conseguire la qualifica di I.A.P. e ogni Regione regolamenta le condizioni per ottenere il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale ed i criteri che presuppongono la verifica del requisito del tempo dedicato alla coltivazione dei terreni agricoli, nonché le modalità di computo del requisito del reddito ricavato.

Tali requisiti, ovviamente, vengono modulati con riferimento alle caratteristiche territoriali regionali, tenuto conto che in ogni Regione prevalgono colture diverse per le differenti caratteristiche climatiche, che, per la produzione, necessitano di un impiego lavorativo complessivo diversificato, anche sulla base dei diversi settori produttivi dell’agricoltura e dell’allevamento.

Per quanto sopra esplicato si è giunti alla conclusione che, considerata la diversità dei requisiti e delle condizioni individuate da ogni singola Regione per il rilascio della certificazione I.A.P., tale qualifica non può essere utilizzata ai fini agevolativi sull’intero territorio nazionale.