IMU: IMPOSTA DOVUTA ANCHE SE GLI IMMOBILI SONO IN COMODATO AL COMUNE
Con la decisione n. 12539 del 12/5/2021 la Cassazione ha chiarito che non può essere esonerato
dall’IMU l’ente non commerciale che concede in comodato il proprio immobile al Comune, che lo
adibiva ad attività culturali (biblioteca e archivio storico).
Nel caso specifico si tratta di imposte comunali su due immobili di proprietà di un contribuente,
concessi in comodato d'uso allo stesso Comune, che li adibiva ad attività culturali (biblioteca
cittadina ed archivio storico). Il proprietario riteneva di poter usufruire dell'esenzione dal tributo ai
sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. del 30 dicembre 1992 n. 504, attribuita a «gli immobili
utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, destinati esclusivamente allo Ric. 2019 n. 30158 sez. MT - ud. 24-02-2021
-2- Corte di Cassazione - copia non ufficiale svolgimento di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui
all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.».
Il Comune, viceversa, negava che il beneficio potesse riconoscersi poiché, avendo la contribuente
concesso i fabbricati in questione in comodato allo stesso ente territoriale, non ricorreva la
condizione, necessaria, dell'utilizzazione diretta del bene immobile da parte dell'ente possessore.