IMU - Immobili sottoposti a sequestro
La Cassazione Civile, sez. VI, con Ordinanza n. 31783 del 4 novembre 2021, richiamando quanto già espresso in tema di ICI, ha precisato che “finché non sia data effettiva esecuzione alla demolizione degli immobili, rimanendo essi oggetto di disponibilità, diretta o indiretta, del soggetto sottoposto ai procedimento, quest'ultimo risulta soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili”.
Pertanto, il proprietario di immobili sottoposti a sequestro, finché gli stessi non saranno demoliti, deve essere considerato soggetto passivo IMU, in quanto in tal caso non viene meno il presupposto impositivo dell'imposta.
Già in precedenza era stato, infatti, chiarito che "in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), nel regime anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 51, comma 3 bis, il proprietario degli immobili oggetto di sequestro penale, disposto ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, o del successivo D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 20, è soggetto passivo d'imposta, non giustificandosi alcuna esenzione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene e che il sequestro penale, a differenza della confisca, non comporta la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti" (cfr. Cass. n. 26211/2016, n. 14678/2016, n. 22216/2015).