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IMU: immobili inagibili

Con ordinanza n. 1016 del 2023 la Cassazione ha ribadito quanto sia fondamentale la presentazione della dichiarazione IMU nel caso in cui sussistano le condizioni di fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Dichiarazione che permetterebbe al contribuente/richiedente l’applicazione della riduzione del 50% sull’imponibile dovuto ai fini IMU.

Il caso esaminato dai giudici riguarda la contestazione da parte di una società, su un avviso di accertamento IMU dell’anno 2013, relativamente a degli immobili ritenuti inagibili nell'anno di riferimento e per i quali, a suo avviso, fosse spettante il riconoscimento della riduzione del 50% dell'imponibile escludendo (a prescindere) il suo obbligo dichiarativo all'Ente.

La Suprema Corte, nelle motivazioni di diniego ha ripreso quanto stabilito dall’art. 13 del d.lgs. 201/2011 in cui si legge:

La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:

lett. b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”.

Si ricorda, altresì, che la dichiarazione diventa ancora più necessaria qualora l’Ente non sia, come in questo specifico caso, a conoscenza della reale condizione dell’immobile.

A riguardo la stessa Corte si era espressa con ordinanza n. 8592/2021 in tema di IMU e nell’ipotesi di immobile inagibile, sostenendo che: “l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla I.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune”.