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IMU: Immobile in uso gratuito

La Corte di Cassazione, con decisione n. 18446 del 30-06-2021, ha respinto il ricorso di un contribuente che pretendeva di godere del beneficio del pagamento dell’ICI in misura ridotta, in quanto l’unità immobiliare di sua proprietà era stata concessa in uso gratuito ai genitori.

Nello specifico il contribuente pretendeva di poter usufruire di tale beneficio, esclusivamente, facendo valere la sua buona fede, consapevole del fatto di non aver presentato alcuna dichiarazione all’Ente per enunciare tale variazione.

La Cassazione ha evidenziato che l’Ente “in virtù della propria potestà regolamentare ex art. 52 del d.lgs. n. 446/97, ben può imporre degli oneri di comunicazione al contribuente, benché non menzionati espressamente dalla legge, purché non eccessivi e funzionali alla sua attività di accertamento. Inoltre, è possibile invocare il principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dall’articolo 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000, esclusivamente quando venga in questione l’inosservanza di un adempimento che costituisca un presupposto meramente formale per il godimento di un’agevolazione ed il contribuente abbia i requisiti per usufruire della stessa, qualora i fatti in esame siano già noti con certezza all’amministrazione comunale per effetto di documentazione già in possesso della stessa. In caso contrario, invece, dovrà essere il contribuente ad attivarsi per rendere edotta la P.A. di ogni elemento rilevante.”

Si giunge alla conclusione che l’Ente, nel proprio regolamento comunale, possa prevedere l’applicazione dell’aliquota ridotta da parte del contribuente ai fini ICI (oggi IMU) su un immobile concesso in uso gratuito ai propri genitori, ma pur sempre previa comunicazione di una dichiarazione ai fini di rendere noto all’Ente la variazione, a pena di decadenza.

La Corte sostiene che: ”in assenza di comunicazione, il contribuente non avrà diritto ad usufruire dell’agevolazione prevista dal Comune”.