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IMU - Il MEF può modificare l'elenco dei comuni montani e collinari

Il MEF può modificare l'elenco dei comuni montani e collinari di cui alla Circolare 9/1993. Così si è espresso il TAR Sicilia - Palermo con la Sentenza n. 3021 del 10 ottobre scorso.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha chiarito, infatti, che “il tenore letterale dell’art. 1, co. 13, prima parte, della l. n. 208/2015 e dell’art. 1, co. 758, lett. d), della l. n. 758/2019 induce a ritenere che il legislatore abbia inteso cristallizzare, quanto alla circolare n. 9/1993, i soli criteri ivi indicati, lasciando all’amministrazione un margine di discrezionalità da esercitare nell’ambito dei criteri normativamente indicati, soggettivi (i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della l. n. 984/1977) e oggettivi (i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993); assetto, questo, compatibile ad avviso del Collegio con la riserva di legge in materia tributaria. Pertanto, il vincolo di legge richiamato dal MEF attiene ai presupposti e al procedimento descritti dalla norma per l’applicazione dell’esenzione e, al più, ai criteri elencati nella circolare n. 9/1993, mentre la formazione e l’aggiornamento dell’elenco integra l’esplicitazione di un potere amministrativo esercitato nel rispetto dei predetti parametri fissati dal Legislatore. D’altro canto, a tale opzione ha già aderito questa Sezione con la sentenza n. 2110/2022 di accoglimento del ricorso avverso il silenzio del MEF (nei limiti dell’obbligo di provvedere). Osserva invero il Collegio che se il MEF non avesse avuto alcuna competenza per l’adozione del provvedimento finale – di eventuale inserimento nell’elenco previa apposita istruttoria – questa Sezione avrebbe dovuto prendere atto della competenza legislativa per la modifica di detto elenco, e dell’insussistenza di alcun obbligo in capo al Ministero; per contro, il MEF è stato condannato a concludere il procedimento, con il limite del mancato accoglimento della domanda di accertamento della fondatezza della pretesa, in quanto residua in capo al MEF un margine di apprezzamento discrezionale in ordine agli aspetti relativi alla valutazione sotto il profilo tributario e di stima degli effetti finanziari delle eventuali proposte di individuazione dei comuni interessati.”.