← Indietro

IMU - Il locatario non commerciale non beneficia delle esenzioni

Attraverso la sentenza dello scorso 28 dicembre 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell’Umbria rigettava l’appello di una società commerciale esercente attività di compravendita, costruzione e amministrazione di beni immobiliari.

Tale società, nello specifico, impugnava la sentenza con la quale era stata riconosciuta la legittimità degli avvisi di accertamento IMU emessi nei suoi confronti, fondando l'appello sul presupposto per cui gli immobili oggetto di imposizione fossero stati concessi in locazione ad un’associazione esercitante, con modalità non commerciali, attività assistenziali, didattiche e previdenziali, così come individuate dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Decreto Legislativo n. 504/1992 e fossero, pertanto, suscettibili di esenzione.

Il giudice di secondo grado, tuttavia, rilevava che quando i requisiti in base ai quali può essere riconosciuta l'esenzione sono posseduti dal mero locatario dell'immobile, il beneficio non può essere riconosciuto in virtù del fatto che tale soggetto non assume la titolarità passiva dell'imposta, attribuibile, invece, in capo al proprietario o, tuttalpiù, al titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile oggetto di accertamento.

La Corte concludeva, dunque, stabilendo che, essendo tali titoli riconosciuti in capo ad una società commerciale, non annoverabile all’interno del perimetro d'esenzione tracciato dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504/1992, l’imposta deve essere riferita a questa e non alla associazione locataria dell’immobile.