IMU valore di riferimento delle aree edificabili
In tema di imposta ICI-IMU nella definizione e attribuzione di valori di riferimento delle aree edificabili, la Corte di Cassazione si è espressa con Ordinanza n. 16681 dell’11 giugno, stabilendo che nel caso in cui la giunta municipale provveda ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, determinandole periodicamente e per zone omogenee, è da considerarsi azione legittima e retroattiva.
Il caso specifico vede interessato l’Ente che, con accertamento Ici, aveva attribuito un valore venale con approvazione di apposita delibera di Giunta Comunale e il contribuente che si appellava a tale applicazione.
Il giudice di prima istanza aveva accolto la richiesta del contribuente, in quanto si era ritenuto che i valori non erano stati sufficientemente motivati.
Successivamente la CTR della Lombardia, con sentenza del 14.6.2017, accoglieva l'appello dell’Ente e, per l'effetto, rigettava il ricorso della contribuente.
I giudici della Suprema Corte hanno confermato che l’individuazione di valori venali da parte dell’Ente è finalizzata a delimitare il potere di accertamento del Comune, qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. La Cassazione evidenzia che, qualora il contribuente applichi un valore inferiore a quello previsto della delibera comunale, potrà essere considerato congruo se corrispondente a quello di mercato, ovvero al valore venale in comune commercio delle aree edificabili, come specificatamente disposto dal legislatore.
Dunque, l’attività svolta dal Comune è legittima, tanto più perché espressamente indicata dall’art. 59, lett. g), della legge n. 446 in materia di I.C.I. e ora prevista anche all’art. 1, comma 777, lett. d) della Legge n. 160 /2019 (disciplina della “nuova” IMU).