← Indietro

IMU: gli Enti Non Commerciali sono obbligati a presentare dichiarazione

Il Dipartimento delle Finanze del MEF, rispondendo ad un quesito con una specifica FAQ dell’08 giugno 2021, ha ribadito che gli enti non commerciali sono obbligati in ogni caso e annualmente a presentare la dichiarazione IMU, in scadenza il 30 giugno. Obbligo che esula dal fatto che si siano verificate o no variazioni.

Come già noto, l’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale a carico degli enti non commerciali è previsto dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 770). La disposizione prevede che: “Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANCI, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno”.

I chiarimenti del MEF giungono anche per sottolineare che i soggetti esonerati dal versamento a causa della pandemia Covid-19 sono tenuti alla compilazione della dichiarazione IMU 2021 per l’anno 2020 e che quest’ultimi dovranno indicare l’”esenzione” crociando l’apposita casella prevista nel modello.

Resta necessario evidenziare che l’adempimento della dichiarazione obbligatoria richiesta ai soggetti passivi è indispensabile all’Ente, in quanto quest’ultimo non può essere a conoscenza di eventuale applicazione dell’esenzione al fine poi di verificarne il corretto adempimento (come appunto nel caso dell’emergenza da Covid-19).

E’ Importante, altresì, ribadire che la dichiarazione non sussiste una volta che l’esenzione viene meno; pertanto, per le agevolazioni legate alla pandemia che hanno carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il Comune, già a conoscenza dei tempi di applicazione, terrà valida la dichiarazione per l’arco temporale previsto.