IMU - Esenzioni e onere dichiarativo
La Corte di Cassazione con ordinanza del 26 luglio 2024 n. 20936, ha osservato che nel caso in cui il contribuente IMU voglia beneficiare di una esenzione, lo stesso dovrà presentare al comune tempestiva e idonea dichiarazione. Qualora l'onere dichiarativo non venga rispettato il soggetto passivo, sarà tenuto a versare l'IMU.
La Corte, nella decisione richiamata, ha affermato: "Prima ed indipendentemente dalla classificazione catastale dell’immobile in oggetto (qui in C2, dato pacifico tra le parti), così come dalla prova (da darsi in giudizio ad onere della parte richiedente) della effettiva destinazione dell’immobile all’esercizio del culto, si imponeva una tempestiva dichiarazione al Comune per l’applicazione dell’esenzione, quale immobile destinato esclusivamente (o anche in parte) al culto («In tema di IMU, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in caso di immobile ad uso misto (nella specie, adibito in parte ad attività di culto ed in parte ad attività commerciale di casa per ferie) si applica proporzionalmente alla porzione destinata ad attività non commerciale, anche laddove non sia possibile procedere ad una sua autonoma identificazione catastale, purché vi sia una specifica indicazione del contribuente nella apposita dichiarazione» Sez. 5 - , Ordinanza n. 32742 del 07/11/2022, Rv. 666428 - 01)".