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IMU - Esenzione ENC

Con sentenza n. 216 del 20 marzo 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria afferma:

come precisato dalla S.C. (cfr. Cass., 14226/2015; 8073/2019; 17256/2019; 4216/2019; 6795/2020; 1568/2021), con un indirizzo consolidato (cfr. anche Corte Cost., ord. 429/2006; 19/2007) e convincente, per la sussistenza del diritto all'esenzione debbono sussistere contemporaneamente due condizioni: è cioè richiesta sia la coesistenza del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell'ente (ex art. 7, comma 1, lett. i) D.Lgs. n. 504 del 1992), sia di quello oggettivo in forza del quale l'attività deve essere svolta direttamente nell'immobile e deve rientrare tra quelle previste dal detto art. 7. Il requisito soggettivo è precisato dall'art. 73, comma 1, lett. c) TUIR (richiamato appunto dall'art. 7, comma 1, lett. i) D.Lgs. n. 504 del 1992) nel senso che l'agevolazione spetta agli "enti pubblici e privati diversi dalle società", e quello oggettivo consiste nella utilizzazione diretta dell'immobile per le finalità previste dalla specifica normativa.” e aggiunge: “Deve al riguardo precisarsi che la norma agevolativa in campo fiscale si configura come deroga alla regola generale, e quindi è di stretta interpretazione, ed insuscettibile di applicazione analogica (cfr. Cass.,8073/2019; 14912/2016; 12495/2014).”.

Proprio in considerazione di questo indirizzo, in riferimento al caso di specie, la Corte si è così espressa: “Il primo requisito deve nella specie essere escluso, essendo la società appellante U una s.r.l., e quindi una società di capitali, ma anche il requisito del possesso (ex art. 2 D.L. n. 504 del 1992) non sussiste in capo all'appellante, poiché esso presuppone l'utilizzo diretto (cfr. Cass., 14912/2016), e cioè l'immobile deve essere posseduto ed anche utilizzato dal richiedente l'esenzione (cfr. Cass. 8870/2016; 12495/2014), circostanza nella specie esclusa, trattandosi di immobile usato da terzi, e cioè dal G per espresso riconoscimento dell'appellante. Non rilevano poi, ai fini della decisione della presente controversia, le strutture, le finalità o le attività di associazioni terze, quali l'Associazione G. Infatti il tenore tassativo della relativa normativa prevede, ai fini della richiesta esenzione, che i detti requisiti sussistano in capo al proprietario- possessore, ed il suo carattere eccezionale ne esclude un'interpretazione estensiva.”.