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IMU: esenti le cappelle private

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11072 del 24/04/2024 ha affermato che i fabbricati destinati a “cappelle private” possano beneficiare dell’esenzione IMU, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita.

Nel ricorso esaminato dalla Corte, L’Ente impositore aveva presentato ricorso in cassazione, basando le sue ragioni esclusivamente sul seguente motivo: “si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e 7, comma 1, lett. d, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la contribuente potesse beneficiare dell’esenzione da IMU per la destinazione al culto, senza tener conto che la classificazione catastale in categoria B/7 era riservata agli immobili destinati al culto privato, laddove l’agevolazione era limitata agli immobili destinati al culto pubblico con la classificazione catastale in categoria E/7”;

L’Ente riteneva che il presupposto essenziale ed imprescindibile per il riconoscimento dell’esenzione IMU, per tali fabbricati, doveva essere costituito dalla classificazione catastale dell’immobile in categoria E/7 prevista per l’identificazione dei “Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti”;

La Corte , contrariamente, ha chiarito: “la destinazione esclusiva dell’immobile all’esercizio privato del culto può essere sufficiente per beneficiare dell’esenzione da IMU”, senza dover soffermarsi sulla categoria catastale attribuita, in quanto l’attribuzione della categoria B/7 “Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto”, anziché quella della categoria E/7, rappresenta solo un indice presuntivo dell’utilizzo.

Di conseguenza, nel caso di specie, seconda la Cassazione, ai fini della sussistenza dell’esenzione IMU è sufficiente considerare la sola destinazione dell’immobile.

Si riporta quanto previsto dalla normativa IMU, precedente ed attuale:

- l’art. 7, comma 1, lett. d, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di ICI stabiliva «Sono esenti dall’imposta: (...) d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze»;

- l’art 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 indicava che: «Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992»;

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che all’art. 1 comma 759 prevede: “Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:(…)d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

Sul punto, la Suprema Corte, già in altre precedenti occasioni, aveva sostenuto l’orientamento secondo cui i locali dove insistono le cappelle private beneficiano dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. d, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto funzionali a rendere agevole l'esercizio del culto per chi ne abbia la disponibilità a titolo di proprietà o di altro diritto reale (Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2021, n. 26217), senza che si dovesse considerare la categoria catastale effettiva del fabbricato.