IMU-ENC: nessuna incertezza sull'obbligo dichiarativo
Con Ordinanza n. 32169 del 12/12/2024 la Corte di Cassazione ha ribadito, ai fini IMU, che la condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale è l’obbligo dichiarativo e che l’omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio.
La controversia, analizzata dai giudici della Suprema Corte, ha come oggetto gli avvisi di accertamento IMU, per gli anni di imposta 2015 e 2016, indirizzati dall’Ente impositore ad un Istituto di Suore Missionarie.
I Giudici di prime cure avevano respinto le domande dell’istituto religioso affermando quanto segue: “L'accertamento è stato emesso limitatamente alla porzione (sub X) non inserita nella dichiarazione degli immobili da esentare, circostanza questa che si è ripetuta inspiegabilmente in entrambi gli anni in questione. La osservanza dell'adempimento formale non costituisce una facoltà bensì un obbligo che i destinatari della norma sono tenuti ad osservare. Al di là del mero dato formale che non preclude un esame del merito, non può dirsi assolto l'onere cui era tenuto l'Istituto ovvero quello di indicare le attività inerenti il culto e preghiera ivi esercitate. La relazione tecnica prodotta dall'Istituto fornisce una destinazione oltremodo generica e sintetica e nulla dice sulle attività svolte dalle religiose. L'espressione " camere e servizi suore" ove si consideri che l'istituto è gestito da suore nulla specifica sulla destinazione dell'immobile, e tale espressione non può di per sé giustificare la esenzione fiscale risultando non provata una attività non commerciale presupposto per fruire del beneficio. Tra l'altro proprio l'istituto sia nel 2015 e nel 2016 ha indicato che solo i locali di cui alla particella sub X non andavano indicati come esenti dalla imposta per cui era necessario dare prova che negli stessi venivano svolte attività di culto»;
Si evince che le affermazioni della Commissione tributaria provinciale circa la mancanza della suddetta dichiarazione IMU hanno assunto un rilievo meramente incidentale e privo di rilievo causale con il decisum (rigetto delle domande di esenzione per mancato assolvimento, nel corso del giudizio, dell’onere a carico della parte contribuente di provare le attività inerenti il culto e preghiera ivi esercitate), insuscettibile dunque di integrare ratio decidendi con l'effetto preclusivo tipico del giudicato interno;
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva, dal canto suo, ritenuto sussistenti i presupposti per la richiesta esenzione sulla scorta degli elementi probatori documentali agli atti quanto alla presentata dichiarazione di esenzione IMU, senza procedere alla verifica dello specifico contenuto della stessa.
Nell’analisi fornita, invece, dai giudici della Corte di Cassazione, si riprende quanto già affermato in precedenti giudizi (cfr. Cass. n. 37385/2022), in cui secondo l'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 sono esenti dal pagamento dell'ICI gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 39 del d.l. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, presuppone l'esistenza sia di un requisito soggettivo, costituito dalla natura non commerciale dell'ente, sia di un requisito oggettivo, ovvero che l'attività svolta nell'immobile rientri tra quelle previste dal medesimo art. 7, non assumendo rilevanza la successiva destinazione degli utili al perseguimento di fini sociali o religiosi, che non fa venire meno il carattere commerciale dell'attività (Cass. n. 7415 del 2019);
Per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IMU degli enti non commerciali, si deve fare riferimento all'art. 91-bis, comma 3, del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 il quale prevede che «a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione» e che «con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (...) sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali;
Il D.M. 19 novembre 2012, n. 200, di attuazione del citato comma 3 dell'art. 91-bis, all'art. 6 stabilisce che «gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni» (v. al riguardo anche Risoluzione, 11/01/2013, n. 1/DF del Ministero dell'economia e delle finanze); Ai sensi dell'art. 5 del DM 26 giugno 2014 (Approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni) «la dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014» (termine differito al 30 novembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DM 23 settembre 2014);
Il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (cfr. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022), come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica;
Ricordiamo che il Dipartimento delle Finanze ha fornito, in data 24 Aprile 2024, un nuovo modello IMU per la dichiarazione per gli Enti non commerciali, con le relative istruzioni per la compilazione.
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