IMU: Efficacia del valore veniale di area edificabile
Con decisione n. 26897 del 05/10/2021 la Corte di Cassazione ha chiarito che il valore venale di un’area edificabile, che viene attribuito al fine della determinazione della base imponibile IMU, viene stabilito attenendosi al piano regolatore generale adottato dall’Ente ed incrementa al semplice avvio della procedura amministrativa.
L’ incremento di tale valore costituisce manifestazione di ricchezza e capacità contributiva, assumendo così rilevanza ai fini impositivi.
Il caso analizzato dalla Corte riguarda l’impugnazione, da parte di un contribuente, di avvisi di accertamento emessi dall’Ente per omessa dichiarazione e omesso versamento ICI 2011 in relazione ad alcuni terreni.
Il contribuente affermava che, alla data del 01 gennaio 2011, tali terreni dovevano ritenersi non edificabili, per le seguenti motivazioni:
- il PGT (piano di governo del territorio) era stato adottato dall’Ente in data 11 maggio 2011, mutandone la destinazione e rendendo i terreni edificabili;
- l’approvazione del PGT era avvenuta nel 25 novembre 2011;
- l’efficacia, stabilita dalla Regione, era stata formalizzata il 18 gennaio 2012.
Pertanto, a suo avviso, non si poteva tenere come data di inizio di applicazione del “nuovo valore venale” il 01 gennaio 2011 ma quello del 25 novembre 2011.
Di contro la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di ICI-IMU, l’edificabilità di un’area deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dell’adozione di strumenti urbanistici attuativi e che è sufficiente che sia attivato il procedimento di trasformazione urbanistica per l’applicabilità di un determinato valore su un’area.