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IMU e prescrizione

La commissione tributaria provinciale di Latina, nella sentenza n.249/03/2019, conferma la prescrizione quinquennale relativa all’imposta comunale confermando il filone giurisprudenziale degli ultimi anni. Infatti trattandosi di tributo locale, l’IMU si struttura come "prestazione periodica" e, come tale, rientra nell’ambito di applicazione dell’art.2948 comma 4 del codice civile il quale prevede che si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Il caso trae origine da un avviso di accertamento IMU 2012 notificato il 23 gennaio 2018. La ricorrente, dinanzi ai giudici della CTP di Latina, lamentava illegittima la pretesa del Comune in quanto l’accertamento era stato notificato oltre il termine quinquennale previsto dall’art.1 comma 161 della L.296/2006 il quale stabilisce che "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".

I giudici dichiarano fondato il ricorso proposto dalla contribuente. In sentenza, infatti, si legge:" Nel caso di specie, quindi, l’atto risulta consegnato in ritardo e di conseguenza è applicabile la prescrizione. Anche per IMU il termine di prescrizione è di cinque anni. Ciò comporta che se l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento vengono notificati dopo tale termine non vanno pagati".

Inoltre secondo i giudici non può trovare applicazione l’art.2953 c.c. e quindi la c.d. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, per il fatto che l’avviso di accertamento è per sua natura un semplice atto amministrativo di autoformazione e pertanto privo dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. La trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del titolo giudiziale divenuto definitivo (sentenza o decreto ingiuntivo) (Cass.Ss.uu. n.23397/2016).