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IMU e l'inagibilità del fabbricato

La Cassazione, con ordinanza n. 35474 del 19 Novembre 2021, in materia di IMU, ha affermato che non deve essere applicata alcuna riduzione prevista per l’inagibilità del fabbricato, se tale stato dell’immobile non sia noto all’Ente.

L’art 13, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 201 del 2011 consente la riduzione dell’Imposta Municipale propria del 50% «per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione».

Doveroso ricordare che nell’ipotesi di immobile inagibile, l’IMU (come l’ICI) deve essere ridotta, in applicazione della disposizione sopra riportata, anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente.(Cass., Sez. 6-5, n. 8592 del 26/03/2021).

Nel caso di specie, la contribuente richiedeva un rimborso all’Ente per IMU versata per l’anno 2012, riferita a dei capannoni industriali, in quanto aveva considerato che la riduzione del 50% della base imponibile dovuta fosse applicabile in virtù dello stato dei fatti dell’immobile. L'Ente aveva rigettato tale richiesta.

La Corte stessa, in tale sentenza, ha ribadito che la parte ricorrente non ha allegato né provato di avere dichiarato al Comune le condizioni dei capannoni, né che queste ultime, nell’anno di riferimento, fossero al medesimo note, producendo, anzi, solo anni dopo una perizia giurata in pendenza di giudizio.