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IMU e assegnazione casa coniugale

La Suprema Corte, con ordinanza n. 4303 del 19/02/2025, ha ribadito che «l’esenzione dal pagamento dell’IMU prevista dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 in relazione al possesso di casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula che in detta unità immobiliare la contribuente abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale».

La controversia esaminata riguarda l’impugnazione di avvisi di accertamento IMU e TASI per l’anno di imposta 2017, nella quale la contribuente (coniuge assegnatario) sosteneva di essere esonerata dal pagamento dell’IMU, solo perché gli immobili oggetto di accertamento le erano stati assegnati a seguito di un provvedimento del giudice, indipendentemente dal requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale richiesto dalla normativa vigente in materia di IMU.

Nell’ordinanza, infatti, i giudici hanno ribadito come la disposizione introdotta dall’art. 5, comma 12-quinquies, d.l. n. 16/2012 (convertito dalla legge n. 44/2012) «[…] non supera la definizione di abitazione principale nel caso di separazione, divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha esclusivamente la funzione di disciplinare la soggettività passiva in relazione all’immobile che venga assegnato del Giudice al coniuge separato/divorziato, permettendo al coniuge proprietario dell’immobile che abbia subìto la privazione del bene di non versare l’imposta nel momento in cui l’abitazione sia stata assegnata all’altro coniuge, garantendo allo stesso tempo a quest’ultimo l’esenzione dall’imposta, ma a condizione che utilizzi questo immobile come propria abitazione principale, risiedendovi e dimorandovi abitualmente».

I giudici hanno voluto precisare che quanto stabilito all’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013, sposta unicamente la soggettività passiva dell’IMU dal proprietario del bene, che viene esonerato dal versamento dell’imposta, al coniuge assegnatario dell’alloggio, ma restando impregiudicata la condizione oggettiva della residenza anagrafica e dimora abituale nell’alloggio assegnato, che identifica la generale e non derogata ragione fondante e giustificativa dell’esenzione dal pagamento dell’IMU;

E' fondamentale, dunque, ricordare che le vigenti disposizioni normative individuano esclusivamente il nuovo soggetto passivo IMU nella persona del coniuge assegnatario, ma restano ferme le condizioni stabilite dalla norma (residenza anagrafica e dimora abituale) per beneficiare dell'esenzione IMU. In mancanza di questi requisiti, l'imposta municipale propria (IMU) dovrà essere corrisposta.