IMU dovuta anche in caso di immobile occupato abusivamente
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 29868/2021 ha stabilito che l’IMU è da ritenersi dovuta anche in caso di occupazione abusiva dell’immobile.
Gli ermellini ribadiscono che già in tema di ICI la Corte si era espressa su fattispecie analoghe affermando che “secondo il combinato disposto degli articoli 1 comma 2, e 3 del D.lgs. 504/1992, il concetto di possesso quale presupposto impositivo del tributo è riferito alla titolarità del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimento indicati nell’art. 3 del citato decreto, in coerenza con la natura patrimoniale dell’imposta che prescinde dalla redditività del bene sottoposto a tassazione”.
Secondo la Corte, tale indirizzo trova conferma anche in altri indirizzi di giurisprudenza formatasi a proposito di IMU in materia di leasing tenendo conto del disposto dell’art. 9 del D.lgs. n. 23 del 2011 per il quale il soggetto passivo dell’IMU, nell’ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore anche se non ha ancora riacquisito la materiale disponibilità del bene (Corte di Cassazione n. 25249/2019).